... Scrivan ducati quindeci dispensati ... 15 ... ... ... ... Soldati doi cento per compagnia a lire 30 per soldato ... .. ducati 1322 1.4 s.12 Che per trenta Compagnie quando sieno piene de doi cento undeci teste per una Questi ducati mille trecento cinquanta che sopravanzano doverano esser compartiti tra gl' Ufficiali maggiori delli doi terzi cioè Logotenente, Colonelli, Sergenti Maggiori, et altri per ciasch' un terzo ogn' uno secondo la sua qualità, et anco tra gl' Ufficiali semplici delli detti due terzi cioè quartieri mastri, Medici, Prevosti, et altri ministri d'ogni terzo da esser tutti dati in nota con la distributione del denaro, a quel rappresentante che farà la paga a dispositione però del Sr Duca, si che con detti danari sia provisto alle paghe e capisoldi d'ogn uno, senz 'altro agravio della Serenissima Republica, eccetuato lo stipendio del St Duca, che sarà dechiarito nella sua condotta si che ogn' uno delli doi terzi habbia ad havere li suoi Ufficiali propri, Ufficiali maggiori, et altri come di sopra. 320 Questi danari saranno dati alli Capitani alla presenza degl' Ufficiali e de Soldati alla banca da pubblici Rappresentanti anticipatamente conforme a quello che hora s'acostuma, con l'altre militie oltramontane perchè possano satisfare le militie. 4to Sua Serenità darà l'armi, e per il loro pagamento si tratenirano lire due al mese della paga del soldato, et in occasione di sbando, o restituirano le armi per quello valerano, e sarano stimate, o le sarà tratenuto il restante di quello che mancasse a scontar eccetuate quelle che si perdessero in fatione contro l'inimico. 5to Detto Reggimento sara tenuto in piedi almeno mesi quattro, e quanto più parerà alla Serma Repea alla quale stara il licentiarlo con precedente aviso al St Duca almeno d'un mese avanti che segua lo sbando, overo agl' Ufficiali maggiori de 6to Per la giustitia Sua Serenità permeterà in Campagna quello che sempre s'è osservato con simili nationi. 7mo Li Capitani et Ufficiali debbano tener le compagnie piene, e per render li maggiormente obligati all' eccitamento se le mancasse alcun soldato le sarà tratenuta la paga de lire trenta e la portione del caposoldo deli ducati sessanta predetti. 8vo La mostra si farà di mese in mese quel giorno che parerà ai publici rappresentanti, e la paga sarà data all' hora come di sopra, senz' obligo di far altra mostra che una sol volta al mese, a nome, pello e segno; restando però sempre l'obligo al St Duca di far sortir le genti per vederle ad ogni ricchiesta de publici rappresentanti. 9vo Per il licentiamento sarà dato un mese di paga per tornar alle loro case, così a Capitani, come Ufficiali e Soldati che si troverano al sbando delli Reggimenti. Xmo In caso di sbando di detta gente sarà tratenuta in piedi una, o due compagnie di cadaun terzo, con le altre che si troverano di detta natione, per qual tempo però, e con quella riforma di paga, che all' hora più parerà alla Serma Republica. XImo La Paghe doverano prencipiar a dette militie quando sarano giunte in porto di questa Città che doveranno esser subito sbarcate, e rassignate, et all' hora solamente comincierà corer la paga del primo mese come s'è detto. XIImo S'obliga detto St Duca di condur in questa Città detta gente per via di mare nelli tempi sopra detti da esser tutta imbarcata in Provenza, Lingua d'Ocha, Poitù e Bretagna, et altri luochi a questi vicini, a tutte sue spese, rischio, et interesse, così de nolli de vasselli, Tartane, viveri, et ogn' altra cosa, espressa e non espressa che occoresse senz' imaginabile agravio della Serma Republica. Per la qual levata e condotta sino in porto di questa Città come s'è detto di sopra, le sarano esborsati ducati cento otanta tre mille di moneta corrente al corso di questa città, che sono in ragion de ducati trenta e mezo per soldato, non potendo il St Duca o li Capitani et Ufficiali pretender alcun' altra cosa d'avantaggio per qual si sia pretesto per detta Condotta e levata sino a Venetia. XIIImo Che le siano solamente fatti buoni li denari della levata e condotta predetta per quel numero che giungerà con li Vasselli predetti nel porto di questa città, senza bonificarle cos' alcuna per quelli che fossero fuggiti o morti in viaggio, tanto avanti quanto doppo imbarcati sino all' arivo in questa città, anzi doverà esserle debbatuto da quello le restasse, o doverà restituire il danaro per tutti quelli che mancassero al numero predetto in ragion de ducati trenta e mezo per testa sopradetti. Si che vengano ad esser li fatti buoni detti danari per quelle teste solamente che condurà, et capiteranno effettivamente nel porto di questa città. XIIIImo Per l'esborso di tutto il predetto danaro sia tenuto il Sr Duca, et obligato di dar sicurtà, e cautione sufficiente e di sodisfatione dell' Eccellentissimo Collegio, non dovendo seguir l'esborso se non doppo ricevute le dette sicurtà di quello non restasse effettuato e condoto, in tutto o in parte, eccetuati però due soli casi fortuiti di naufraggio di mare, o combato con li Nimici, il qual obligo del pieno doverà cader subito doppo la prima mostra data in questa città. XVmo Sia obligato il St Duca far riconoscer la soldatesca dove, quando, come, e da qual Ministro o rappresentante parerà alia Serenis Republica doppo che sarano imbarcate le dette genti. XVImo Arivato che sia detto Reggimento a Venetia, se sarà meno del numero intiero de sei mille fanti oltre gl' Ufficiali doverà esser diffalcato, o restituito il danaro come di sopra, per la portione di quelli che mancassero, come anco doveranno esser bonificate al detto Sr Duca con la stessa proportione quelle teste che fossero di più del numero stabilito, fin però alla somma d'ottocento, in mille fanti al più da servir ripartitamente come paresse a publici Rappresentanti a tutti li quali non comincieranno correr le paghe se non doppo data la prima mostra in questa città come s'è detto. XVIImo Sarà provisto delli recapiti nel modo che sarà concertato con esso Signor Duca e terminato dall' eccellentissimo Collegio. In comprobatione delle qual tutte cose saranno le presenti capitulationi formate dal detto Signor Duca di Roham per esser stabilite dall' Eccmo Senato. LE DUC DE ROHAN. 1630 Adi XI Giugno in Pregadi. Che le sopra dette Capitulationi siano, et s'intendano approbate come stanno et giacciono. 144 1 13 Andrea Suriano Secrio IV. Archivio di Stato in Venezia. Deliberazioni Secrete Senato, filza, No. 142. Ric. 1630. Adi XI Giugno in Pregadi. Dovendosi venire a dichiaratione particolare dello stipendio del Sig Duca di Roan conforme alla capitulatione hora letta, trattata per deliberatione di questo Conso dal Savio nostro alla Scrittura con esso St Duca per la levata de diecimille fanti francesi ad ogni richiesta publica, de' quali deve di presente levarne seimille in due terzi, come in essa capitulatione però s'andera parte che il St Duca di Roan sia condotto al servitio della Repubblica nostra per anni cinque di fermo, et due di rispetto, questi a publico beneplacito, con obligo di militar contro quotcumque, come et quando parerà a questo Conso con stipendio di duccati seimille all' anno per la sua persona, et più duccati mille e ducento per trattener quattro Capitani da esser dati in nota, et da essergli pagato il denaro con li soliti mandati del collegio nostro. Intendendosi però sempre compresi nelle levate senz' altro aggravio publico tutti gli officiali maggiori cosi delli terzi, come di qualsivoglia altra sorte. Da principiarli la presente condotta il giorno che si presenterà nel Collegio nostro restando con il contenuto delle sopra dette Capitulationi il tutto fermato di propria mano d' esso St Duca: Le quali siano, et s'intendano approbate da questo Consiglio. Archivio di Stato in Venesia. Deliberationi Secrete Senato, filza, No. 142. 1630, adi 13 Giugno in Pregadi. La condotta del Signor Duca di Roan rimane stabilita per anni cinque di fermo, et due di rispetto con ducati 6m all' anno, et ducati 1200 per quattro capitani, in riguardo alle instanze, et alla sodisfattione di Sua Maestà obligatolo a levata di Xm fanti, 6m de quali si devono condur immediate cosi richiedendo il servitio della causa comune, per il qual effetto haverete voi a coadiuvare con buoni uffici gl' intervenienti del medesimo Duca. VOL. IV. NO. II. K VI. Archivio di Stato in Venezia. Deliberationi Secrete Senato, filza No. 142. Alla Maestà del Re Christianissimo. Il Signor Duca di Roan accompagnato dalle lettere di Va Maestà, et dalle conditioni del proprio merito, del valore, et della esperienza, e stato sempre da noi veduto in questa Città con il gusto, et con l'affetto conveniente alle qualità di soggetto così degno, che gode l'amore, et la buona gratia della Maestà Vostra. In riguardo di che, et degli Ufficî più volte fatti dal Signor Ambasciatore d'Avò per nome di Vostra Maestà alle sodisfattioni della quale è disposta la Republica sempre: habbiamo nelle presentî occorrenze voluto abbracciar la persona del medesimo Signor Duca nella sua condotta al nostro Servitio, apportandone gran piacere l'haver saputo di far in ciò cosa grata alla Maestà Vostra, Vo sicome in tutte le occasioni desideriamo, et comproberemo; confidando pienissimamente nell' affetto di Lei verso la Republica, che le prega dal Signor Dio felicissime prosperità. Archivio di Stato in Venezia. Lettere al Collegio di Generali e Genti da Guerra, 1619 sino 1663. Serenissimo Principe. Chiara cosa in vero ed universalmente approvata è che il Governo di questa Serma Republica è sopramodo eccellente, non men per la conservazione della sua invitta forza, che per quello della sua pregiata libertà. Del che i felici suoi progressi, i gloriosi suoi racquisti, la sua lunga durata insieme con la sua gran providenza senza cangiamento alcuno fanno al mondo indubitata fede. Mentre l'Italia è stata retta solo da Principi, Signori e Republiche sue, ella ha prudentissimamente tratto e dalle divisioni altrui i suoi vantaggi e dall' altrui mali la sua salute, acquistandosi più col proprio del suo saggio consiglio, che con armi, un Dominio senza quasi a gli altrui Stati d' Italia formidabile, insinchè ingeritosi il forastiere nelle cose di essa, la casa d'Austria v' ha preso piede si fatto |